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Il d.L. 733 B, ora LEGGE 94/2009:
I PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE RAZZISTA
Il
reato di ingresso e soggiorno irregolare:
Si
presenta poi il fatidico reato di ingresso e soggiorno irregolare. La
proposta non è stato eliminata dal ddl, come molti avevano pensato,
ma è semplicemente stata diminuita la gravità del reato, per
assecondare, ma solo parzialmente le proteste che, provenienti anche
da tutti sindacati di polizia, evidenziavano l’inutilità di una
previsione di questo reato ed i suoi effetti problematici: ulteriore
riempimento delle carceri e soprattutto un intasamento del lavoro
delle autorità giudiziaria. Ma se da un lato non si prevede di
intasare direttamente, o immediatamente, le carceri, si prevede
comunque di intasare il lavoro dell’autorità giudiziaria che
sembra già svolto attualmente in condizioni di estrema difficoltà
per mancanza di organico e di strutture.
La
proposta riguarda l’aggiunta all’art. 10 del Testo Unico
sull’immigrazione, di un ulteriore art 10bis intitolato “Ingresso
e soggiorno illegale nel territorio dello stato”.
Il testo prevede che, “sempre che il
fatto non costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero che si trattenga nel territorio dello stato, in violazione
delle disposizioni del presente Testo Unico sull’immigrazione, è
punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro”.
E’ poi previsto che, “ai fini
dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per
questo titolo di reato non sia richiesto il rilascio del nulla osta
da parte dell’autorità giudiziaria”.
Che cosa
significa prevedere questo reato punibile in prima istanza solo con
una ammenda di 5.000 o 10.000 euro? Significa fingere di adottare
norme con lo scopo di governare il fenomeno migratorio. Chi è in
condizione di soggiorno illegale nel territorio dello stato, o si
mette in moto per entrarvi, normalmente non ha nulla da perdere e
quindi non pagherà né i 5.000 né i 10.000 euro di sanzione
stabilita, a titolo di ammenda, da questo disegno di legge. Se non
paga i 5.000 o i 10.000 euro d’ammenda, sarà eventualmente
sottoposto, nei tempi ovviamente dipendenti dall’intasamento del
lavoro dalle autorità giudiziarie, alla misura, ad esempio, della
libertà vigilata, e se dovesse sottrarsi a questa misura,
commettendo un reato più grave, allora rischierebbe di andare in
carcere.
Ma tutto questo che cosa produce in concreto? Produce
semplicemente un aumento dell’allarme sociale, un aumento di
processi, un aumento di attività da parte dell’autorità
giudiziaria, ma non aggiunge nulla alla sicurezza delle persone,
neppure alla possibilità concreta di alleggerire la presenza sul
territorio nazionale dei cosiddetti “clandestini”. I numeri
parlano chiaro: l’ultimo decreto flussi, quello del 2007, ha visto
la presentazione di oltre 740.000 domande di autorizzazione
all’ingresso dall’estero che riguardano quasi esclusivamente
persone che sono già presenti sul territorio nazionale. Immaginare
di rinviare a giudizio tutte queste persone, sia pure solo per
sottoporle ad una sanzione pecuniaria, non sembra francamente
realistico.
Trattenimento
nei CIE
Prorogata fino a 18
mesi, poi ridotti a 6 mesi, la detenzione nei centri di
identificazione ed espulsione;
Iscrizione
anagrafica e idoneità alloggiativa
Per
quanto riguarda poi l’iscrizione all’anagrafe, se è vero che la
materia "cittadini comunitari" viene stralciata dal
pacchetto sicurezza, si prevede comunque che l’accoglimento della
richiesta di variazione anagrafica, o di iscrizione anagrafica, sia
subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie
dell’immobile e di idoneità dello stesso. Questo concetto
dell’accertamento dell’adeguatezza dell’immobile si intensifica
ulteriormente prevedendo quello che già cominciamo a riscontrare
nella prassi di alcuni uffici anagrafe, cioè che, per l’iscrizione
anagrafica, si richieda il certificato di abitabilità. Moltissimi,
la maggior parte forse degli alloggi, non risponde ai requisiti
richiesti semplicemente perché si tratta di immobili costruiti prima
che diventasse necessario il certificato di abitabilità. Alcuni
comuni si spingono oltre e richiedono addirittura il certificato di
idoneità statica...
In ogni caso, “non volendo fare
discriminazioni”, o affrontare di petto il problema della
violazione delle norme comunitarie, si prevedono generalmente, sia
per gli italiani che per i comunitari che per gli extra-comunitari,
una serie di requisiti per l’iscrizione anagrafica che non sono mai
stati presenti nel nostro ordinamento giuridico e che renderebbero
molto più difficile la vita, non solo per gli stranieri, comunitari
o extra-comunitari, ma anche per i cittadini italiani.
Registro
per senza fissa dimora
Se da un
lato viene cancellata per i senza fissa dimora (ma non solo) la
possibilità di iscrizione anagrafica, viene istituito presso il
Ministero dell’Interno un registro per la schedatura dei cosiddetti
clochard;
Reati
ostativi all’ingresso
Dovranno
essere prese in considerazione anche le condanne non definitive;
Permesso
Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Il
Governo italiano
ha recepito una direttiva europea che ha regolato in maniera
uniforme il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
Si
prevede infatti che non sia più possibile estendere automaticamente
il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo anche ai familiari a
carico del richiedente.
Se fino ad oggi si è prevista la
possibilità, per chi soggiorna regolarmente in Italia, di ottenere
questo titolo di soggiorno dimostrando il possesso dei requisiti –
5 anni di soggiorno, una buona condotta ed un reddito adeguato – e
di estendere questo titolo ai familiari a carico, anche se arrivati
successivamente, ora si prevede che i familiari di titolare di
permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo possano ottenerlo solo
dopo 5 anni di soggiorno legale in Italia.
Si stravolge quindi la
norma che prevede l’estensione della “carta di soggiorno” ai
familiari giunti successivamente in Italia, introducendo, oltre alla
condizione per cui si debbano dimostrare di possedere un reddito ed
un alloggio adeguati per tutto il nucleo familiare, la
valutazione separata dei singoli requisiti per ciascun componente del
nucleo familiare.
Anche tacendo
la lungaggine e la complessità burocratica di questi adempimenti, si
può facilmente capire come questo sia un duro colpo al diritto di
stabilità di soggiorno del familiare che la direttiva europea
intendeva perseguire.
Altro
duro colpo per le persone che non hanno fatto nulla di male e che non
costituiscono un pericolo per la sicurezza dello Stato, ma che anzi
contribuiscono alla produzione del Prodotto Interno Lordo alla pari
dei cittadini italiani, è quello di prevedere che il rilascio
del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo sia
condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua
italiana. Si badi bene che qui non
si sta parlando di procedure per l’acquisto della cittadinanza
italiana o per la cosiddetta naturalizzazione, ma si tratta
semplicemente di un titolo di soggiorno. Non si vede perché mai, il
superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, debba
di per sé costituire un ulteriore filtro, come se non ce ne fossero
già abbastanza, per la stabilizzazione del soggiorno di una persona
che sta lavorando, sta producendo reddito e sta tenendo una buona
condotta.
Una
tassa di 200 euro per tutte le pratiche legate al permesso di
soggiorno
Si prevede poi una
tassa di 200 euro, non solo pero gni richiesta di concessione,
acquisizione o naturalizzazione, quindi per ogni concessione inerente
alla cittadinanza italiana, ma per ogni rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno. Ogni qual volta lo straniero deve rinnovare o
chiedere il rilascio del permesso di soggiorno dovrebbe, oltre ai
famosi 70 euro per l’inoltro attraverso servizio postale, spendere
altri 200 euro. Tutto questo moltiplicato per ogni membro del nucleo
famigliare e indipendentemente dalla durata del pds. Uno degli
elementi qualificanti, si fa per dire, della legge Bossi-Fini, è
stato quello di stabilire la regola che il pds ha una durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro. Com’è noto la
maggior parte dei lavoratori extracomunitari è inserito nelle fasce
più precarie del mercato del lavoro, attraverso agenzie di lavoro
interinale o presso imprese con contratti a tempo determinato di
durata trimestrale o semestrale, molto più raramente di durata
annuale. Questo significa che, ogni qualvolta viene fatto un
contratto di lavoro a tempo determinato, per esempio di sei mesi,
viene rilasciato un pds della stessa durata e anche se ha una
continuità di occupazione perchè gli viene rinnovato, dovrà
chieder due volte l’anno il rinnovo del pds, per sé e i suoi
famigliari a carico che si trovano in Italia.
Poco importa se poi,
per ottenere il permesso, si attende più tempo di quello della
durata del pds stesso. Addirittura oggi si prevede che, per premiare
tanta efficienza amministrativa, vi sia il pagamento di una tassa di
200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo di permesso del
soggiorno.
Permesso
di soggiorno a punti
Arriva il
permesso di soggiorno a punti per gli immigrati. Nell’articolo 41
viene introdotto un accordo di integrazione con lo straniero
«articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del
permesso di soggiorno». La firma dell’accordo «rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del mermesso di soggiorno» e
la «perdita integrale dei crediti determina la revoca» dello stesso
e «l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Sarà
un regolamento su proposta del presidente del Consiglio e del
ministro dell’Interno, a stabilire, entro 180 giorni dall’entrata
in vigore della legge, «criteri e modalità per la sottoscrizione da
parte dello straniero».
Abrogata
la norma che vietava ai medici di denunciare gli irregolari in cura
I
medici potranno denunciare alle autorità gli stranieri irregolari in
base all’articolo 39. La norma è figlia di un emendamento
presentato dal Carroccio, primo firmatario il capogruppo Federico
Bricolo, che cancella la norma secondo la quale il medico non deve
denunciare lo straniero
che si rivolge alle strutture sanitarie pubbliche.
Il
visto d’ingresso per ricongiungimento familiare: raddoppiati i
tempi.
A conferma del fatto che
non sembra sia intenzione del Governo migliorare l’efficienza, o
meglio ridurre l’inadempienza, dell’apparato pubblico in materia
di adempimenti amministrativi relativi al soggiorno, si prevede sia
soppressa la possibilità di chiedere direttamente il visto
d’ingresso per ricongiungimento famigliare in caso di inerzia dello
Sportello Unico.
La direttiva vigente dice che, una volta
trascorso il termine assegnato allo Sportello Unico come limite per
la consegna del nulla osta alla ricongiunzione famigliare, il
soggetto interessato possa inoltrare direttamente la richiesta di
rilascio del visto al consolato italiano competente, dimostrando
l’avvenuta presentazione della domanda con tutti i documenti
prescritti. Il termine del procedimento è stato raddoppiato da 90 a
180 giorni.
Nonostante questo si propone di rende impossibile la presentazione
diretta presso il consolato italiano competente per l’avvio alla
procedura del rilascio del visto, a fronte della perdurante inerzia
dell’amministrazione competente.
Esibizione
del passaporto
Sempre
nell’ambito delle varie misure di sicurezza, si prevede una
modifica all’art. 6, comma 3, del Testo Unico. Il testo in vigore
prevede l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda di 416 euro per lo
straniero che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine
di esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno. La nuova
formula preveder l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a
2000 euro, quindi il raddoppio della sanzione detentiva e la
quintuplicazione della sanzione pecuniaria.
Favoreggiamento
ingresso irregolare
Sono poi
previste delle sanzioni molto più pesanti per il reato di
favoreggiamento dell’ingresso irregolare nel territorio italiano o
verso altri spazi aderenti allo spazio Shenghen. La cosa curiosa però
è che, tra tutte queste ipotesi di reato, già previste dalla legge
nell’art. 12 del T.U, vengono appesantite solo quelle relative
all’ingresso ed al favoreggiamento dell’ingresso irregolare,
mentre non viene minimamente presa in considerazione la violazione
prevista nel comma 5 dell’art.12, relativa al favoreggiamento della
permanenza irregolare nel territorio a scopo di ingiusto profitto. Si
tratta del tipico reato che viene posto in essere quando si occupa un
lavoratore irregolare in condizioni di palese sfruttamento.
Evidentemente questo problema dello sfruttamento dei lavoratori in
nero, non tocca la coscienza di chi ha messo mano a questo disegno di
legge.
Rimesse
di denaro
I cosiddetti servizi
di money transfer
avranno l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e di
conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare
l’avvenuta erogazione del servizio all’autorità competente nel
caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso;
Favoreggiamento
ingresso irregolare
Vengono
inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso
irregolare, non vengono invece minimamente toccate le sanzioni per
quanto concerne gli sfruttatori. Chi, nello sfruttamento di
situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (chi
impiega lavoratori irregolari sottopagati) non vedrà quindi
aggravata la sua situazione.
Via
libera alle ronde leghiste
Le
ronde, cavallo di battaglia della Lega, sono previste nell’articolo
46. La norma prevede che gli enti locali «saranno legittimati ad
avvalersi della collaborazione di associazione tra cittadini» per
segnalare alle forze dell’ordine situazioni di grave disagio
sociale o di pericolo per la sicurezza pubblica. In base ad un
emendamento le ronde non potranno però girare armate e cooperare
fattivamente con la polizia, come era previsto nel testo approvato
dalla Commissione giustizia di palazzo Madama. Già presentata a
Milano Sabato 13 Giugno la “Guardia Nazionale Italiana”, che si
propone di coordinare le ronde (simbolo della GNI un sole con 12
raggi, simile ad una svastica, ripreso dalla simbologia nazista e
presente sul
pavimento della sala principale del castello di Wewelsburg, il
quartier generale delle SS).
A cura del CSA Vittoria,
materiale tratto da www.meltingpot.org
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