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Thursday 18 June 2009

Il d.L. 733 B, ora LEGGE 94/2009:

I PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE RAZZISTA

Il reato di ingresso e soggiorno irregolare:

 

Si presenta poi il fatidico reato di ingresso e soggiorno irregolare. La proposta non è stato eliminata dal ddl, come molti avevano pensato, ma è semplicemente stata diminuita la gravità del reato, per assecondare, ma solo parzialmente le proteste che, provenienti anche da tutti sindacati di polizia, evidenziavano l’inutilità di una previsione di questo reato ed i suoi effetti problematici: ulteriore riempimento delle carceri e soprattutto un intasamento del lavoro delle autorità giudiziaria. Ma se da un lato non si prevede di intasare direttamente, o immediatamente, le carceri, si prevede comunque di intasare il lavoro dell’autorità giudiziaria che sembra già svolto attualmente in condizioni di estrema difficoltà per mancanza di organico e di strutture.

La proposta riguarda l’aggiunta all’art. 10 del Testo Unico sull’immigrazione, di un ulteriore art 10bis intitolato Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato”. Il testo prevede che, “sempre che il fatto non costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero che si trattenga nel territorio dello stato, in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico sull’immigrazione, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro”. E’ poi previsto che, “ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per questo titolo di reato non sia richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria”.

Che cosa significa prevedere questo reato punibile in prima istanza solo con una ammenda di 5.000 o 10.000 euro? Significa fingere di adottare norme con lo scopo di governare il fenomeno migratorio. Chi è in condizione di soggiorno illegale nel territorio dello stato, o si mette in moto per entrarvi, normalmente non ha nulla da perdere e quindi non pagherà né i 5.000 né i 10.000 euro di sanzione stabilita, a titolo di ammenda, da questo disegno di legge. Se non paga i 5.000 o i 10.000 euro d’ammenda, sarà eventualmente sottoposto, nei tempi ovviamente dipendenti dall’intasamento del lavoro dalle autorità giudiziarie, alla misura, ad esempio, della libertà vigilata, e se dovesse sottrarsi a questa misura, commettendo un reato più grave, allora rischierebbe di andare in carcere.
Ma tutto questo che cosa produce in concreto? Produce semplicemente un aumento dell’allarme sociale, un aumento di processi, un aumento di attività da parte dell’autorità giudiziaria, ma non aggiunge nulla alla sicurezza delle persone, neppure alla possibilità concreta di alleggerire la presenza sul territorio nazionale dei cosiddetti “clandestini”. I numeri parlano chiaro: l’ultimo decreto flussi, quello del 2007, ha visto la presentazione di oltre 740.000 domande di autorizzazione all’ingresso dall’estero che riguardano quasi esclusivamente persone che sono già presenti sul territorio nazionale. Immaginare di rinviare a giudizio tutte queste persone, sia pure solo per sottoporle ad una sanzione pecuniaria, non sembra francamente realistico.

Trattenimento nei CIE
Prorogata fino a 18 mesi, poi ridotti a 6 mesi, la detenzione nei centri di identificazione ed espulsione;

Iscrizione anagrafica e idoneità alloggiativa
Per quanto riguarda poi l’iscrizione all’anagrafe, se è vero che la materia "cittadini comunitari" viene stralciata dal pacchetto sicurezza, si prevede comunque che l’accoglimento della richiesta di variazione anagrafica, o di iscrizione anagrafica, sia subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile e di idoneità dello stesso. Questo concetto dell’accertamento dell’adeguatezza dell’immobile si intensifica ulteriormente prevedendo quello che già cominciamo a riscontrare nella prassi di alcuni uffici anagrafe, cioè che, per l’iscrizione anagrafica, si richieda il certificato di abitabilità. Moltissimi, la maggior parte forse degli alloggi, non risponde ai requisiti richiesti semplicemente perché si tratta di immobili costruiti prima che diventasse necessario il certificato di abitabilità. Alcuni comuni si spingono oltre e richiedono addirittura il certificato di idoneità statica...
In ogni caso, “non volendo fare discriminazioni”, o affrontare di petto il problema della violazione delle norme comunitarie, si prevedono generalmente, sia per gli italiani che per i comunitari che per gli extra-comunitari, una serie di requisiti per l’iscrizione anagrafica che non sono mai stati presenti nel nostro ordinamento giuridico e che renderebbero molto più difficile la vita, non solo per gli stranieri, comunitari o extra-comunitari, ma anche per i cittadini italiani.

Registro per senza fissa dimora
Se da un lato viene cancellata per i senza fissa dimora (ma non solo) la possibilità di iscrizione anagrafica, viene istituito presso il Ministero dell’Interno un registro per la schedatura dei cosiddetti
clochard;

Reati ostativi all’ingresso
Dovranno essere prese in considerazione anche le condanne non definitive;

Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Il Governo italiano
ha recepito una direttiva europea che ha regolato in maniera uniforme il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Si prevede infatti che non sia più possibile estendere automaticamente il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo anche ai familiari a carico del richiedente.
Se fino ad oggi si è prevista la possibilità, per chi soggiorna regolarmente in Italia, di ottenere questo titolo di soggiorno dimostrando il possesso dei requisiti – 5 anni di soggiorno, una buona condotta ed un reddito adeguato – e di estendere questo titolo ai familiari a carico, anche se arrivati successivamente, ora si prevede che i familiari di titolare di permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo possano ottenerlo solo dopo 5 anni di soggiorno legale in Italia.
Si stravolge quindi la norma che prevede l’estensione della “carta di soggiorno” ai familiari giunti successivamente in Italia, introducendo, oltre alla condizione per cui si debbano dimostrare di possedere un reddito ed un alloggio adeguati per tutto il nucleo familiare,
la valutazione separata dei singoli requisiti per ciascun componente del nucleo familiare.
Anche tacendo la lungaggine e la complessità burocratica di questi adempimenti, si può facilmente capire come questo sia un duro colpo al diritto di stabilità di soggiorno del familiare che la direttiva europea intendeva perseguire.

Altro duro colpo per le persone che non hanno fatto nulla di male e che non costituiscono un pericolo per la sicurezza dello Stato, ma che anzi contribuiscono alla produzione del Prodotto Interno Lordo alla pari dei cittadini italiani, è quello di prevedere che il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo sia condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. Si badi bene che qui non si sta parlando di procedure per l’acquisto della cittadinanza italiana o per la cosiddetta naturalizzazione, ma si tratta semplicemente di un titolo di soggiorno. Non si vede perché mai, il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, debba di per sé costituire un ulteriore filtro, come se non ce ne fossero già abbastanza, per la stabilizzazione del soggiorno di una persona che sta lavorando, sta producendo reddito e sta tenendo una buona condotta.

Una tassa di 200 euro per tutte le pratiche legate al permesso di soggiorno
Si prevede poi una tassa di 200 euro, non solo pero gni richiesta di concessione, acquisizione o naturalizzazione, quindi per ogni concessione inerente alla cittadinanza italiana, ma per ogni rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Ogni qual volta lo straniero deve rinnovare o chiedere il rilascio del permesso di soggiorno dovrebbe, oltre ai famosi 70 euro per l’inoltro attraverso servizio postale, spendere altri 200 euro. Tutto questo moltiplicato per ogni membro del nucleo famigliare e indipendentemente dalla durata del pds. Uno degli elementi qualificanti, si fa per dire, della legge Bossi-Fini, è stato quello di stabilire la regola che il pds ha una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro. Com’è noto la maggior parte dei lavoratori extracomunitari è inserito nelle fasce più precarie del mercato del lavoro, attraverso agenzie di lavoro interinale o presso imprese con contratti a tempo determinato di durata trimestrale o semestrale, molto più raramente di durata annuale. Questo significa che, ogni qualvolta viene fatto un contratto di lavoro a tempo determinato, per esempio di sei mesi, viene rilasciato un pds della stessa durata e anche se ha una continuità di occupazione perchè gli viene rinnovato, dovrà chieder due volte l’anno il rinnovo del pds, per sé e i suoi famigliari a carico che si trovano in Italia.
Poco importa se poi, per ottenere il permesso, si attende più tempo di quello della durata del pds stesso. Addirittura oggi si prevede che, per premiare tanta efficienza amministrativa, vi sia il pagamento di una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo di permesso del soggiorno.

Permesso di soggiorno a punti
Arriva il permesso di soggiorno a punti per gli immigrati. Nell’articolo 41 viene introdotto un accordo di integrazione con lo straniero «articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno». La firma dell’accordo «rappresenta condizione necessaria per il rilascio del mermesso di soggiorno» e la «perdita integrale dei crediti determina la revoca» dello stesso e «l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Sarà un regolamento su proposta del presidente del Consiglio e del ministro dell’Interno, a stabilire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, «criteri e modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero».

Abrogata la norma che vietava ai medici di denunciare gli irregolari in cura
I medici potranno denunciare alle autorità gli stranieri irregolari in base all’articolo 39. La norma è figlia di un emendamento presentato dal Carroccio, primo firmatario il capogruppo Federico Bricolo, che cancella la norma secondo la quale il medico non deve denunciare lo straniero
che si rivolge alle strutture sanitarie pubbliche.

Il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare: raddoppiati i tempi.
A conferma del fatto che non sembra sia intenzione del Governo migliorare l’efficienza, o meglio ridurre l’inadempienza, dell’apparato pubblico in materia di adempimenti amministrativi relativi al soggiorno, si prevede sia soppressa la possibilità di chiedere direttamente il visto d’ingresso per ricongiungimento famigliare in caso di inerzia dello Sportello Unico.
La direttiva vigente dice che, una volta trascorso il termine assegnato allo Sportello Unico come limite per la consegna del nulla osta alla ricongiunzione famigliare, il soggetto interessato possa inoltrare direttamente la richiesta di rilascio del visto al consolato italiano competente, dimostrando l’avvenuta presentazione della domanda con tutti i documenti prescritti. Il termine del procedimento è stato raddoppiato da 90 a 180 giorni.
Nonostante questo si propone di rende impossibile la presentazione diretta presso il consolato italiano competente per l’avvio alla procedura del rilascio del visto, a fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione competente.

Esibizione del passaporto
Sempre nell’ambito delle varie misure di sicurezza, si prevede una modifica all’art. 6, comma 3, del Testo Unico. Il testo in vigore prevede l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda di 416 euro per lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno. La nuova formula preveder l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a 2000 euro, quindi il raddoppio della sanzione detentiva e la quintuplicazione della sanzione pecuniaria.

Favoreggiamento ingresso irregolare
Sono poi previste delle sanzioni molto più pesanti per il reato di favoreggiamento dell’ingresso irregolare nel territorio italiano o verso altri spazi aderenti allo spazio Shenghen. La cosa curiosa però è che, tra tutte queste ipotesi di reato, già previste dalla legge nell’art. 12 del T.U, vengono appesantite solo quelle relative all’ingresso ed al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, mentre non viene minimamente presa in considerazione la violazione prevista nel comma 5 dell’art.12, relativa al favoreggiamento della permanenza irregolare nel territorio a scopo di ingiusto profitto. Si tratta del tipico reato che viene posto in essere quando si occupa un lavoratore irregolare in condizioni di palese sfruttamento. Evidentemente questo problema dello sfruttamento dei lavoratori in nero, non tocca la coscienza di chi ha messo mano a questo disegno di legge.

Rimesse di denaro
I cosiddetti servizi di
money transfer avranno l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e di conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare l’avvenuta erogazione del servizio all’autorità competente nel caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso;

Favoreggiamento ingresso irregolare
Vengono inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, non vengono invece minimamente toccate le sanzioni per quanto concerne gli sfruttatori. Chi, nello sfruttamento di situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (chi impiega lavoratori irregolari sottopagati) non vedrà quindi aggravata la sua situazione.

Via libera alle ronde leghiste
Le ronde, cavallo di battaglia della Lega, sono previste nell’articolo 46. La norma prevede che gli enti locali «saranno legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazione tra cittadini» per segnalare alle forze dell’ordine situazioni di grave disagio sociale o di pericolo per la sicurezza pubblica. In base ad un emendamento le ronde non potranno però girare armate e cooperare fattivamente con la polizia, come era previsto nel testo approvato dalla Commissione giustizia di palazzo Madama. Già presentata a Milano Sabato 13 Giugno la “Guardia Nazionale Italiana”, che si propone di coordinare le ronde (simbolo della GNI un sole con 12 raggi, simile ad una svastica, ripreso dalla simbologia nazista e presente su
l pavimento della sala principale del castello di Wewelsburg, il quartier generale delle SS).

A cura del CSA Vittoria,

materiale tratto da www.meltingpot.org


 
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